Skip to main content

Interrogatorio investigativo e interrogatorio di garanzia: caratteristiche e differenze

Categoria: Investigazioni
Interrogatorio investigativo e interrogatorio di garanzia

Nell’immaginario collettivo si tende a considerare l’interrogatorio come una procedura diretta a far sì che la persona indagata confessi volontariamente di aver commesso una data azione o di aver assistito al compimento di un atto criminoso.

L’interrogatorio in realtà ha una doppia valenza. La prima è quella citata, la seconda, invece, va nella direzione della tutela dell’indagato e va intesa come occasione di questi di potersi discolpare da un’accusa e di chiarire, davanti al magistrato inquirente, la propria posizione.

Nel prosieguo dell’attività investigativa, infatti, l’indagato potrebbe non avere altre possibilità di confrontarsi con chi è a capo dell’indagine. Ed è proprio per questo che, in molte occasioni, è proprio il soggetto sottoposto all’investigazione a chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. In questo caso l’interrogatorio si definisce difensivo.

Oltre ad esso, si distinguono, l’interrogatorio investigativo (ordinato da chi dirige l’indagine) e l’interrogatorio di garanzia (previsto dalla legge a tutela dell’indagato).

L’ambito dell’interrogatorio

L’interrogatorio riveste un’importanza fondamentale nello svolgimento delle indagini che precedono lo svolgimento del processo. Anzi, lo si può definire come il momento fondamentale delle indagini preliminari perché è da esso che dipende l’acquisizione (o meno) di elementi tali da giustificare il rinvio a giudizio dell’indagato.

Sia che si tratti di interrogatorio investigativo sia che si tratti di interrogatorio di garanzia, l’ambito in cui esso si svolge è, dunque, sempre quello della fase che precede il dibattimento processuale.

Una volta che il soggetto indagato è stato rinviato a giudizio, non potrà più essere interrogato dal PM. Al limite, l’inquisito può chiedere di essere ascoltato in tribunale nel corso dello svolgimento del processo.

Interrogatorio investigativo

Il Pubblico Ministero (PM) può decidere di convocare ad interrogatorio una persona per verificare la presenza (o l’assenza) di indizi gravi e concordanti che lascino supporre che la stessa abbia partecipato a un fatto criminoso.

Nel corso dell’interrogatorio investigativo, il PM accerta l’identità della persona e gli ricorda i fatti per i quali sta avvenendo l’interrogatorio. Il magistrato, inoltre, informa l’indagato della possibilità di poter prestare dichiarazioni volontarie, di rispondere alle domande che gli vengono rivolte o di rimanere in silenzio. Il consenso ad essere interrogato può essere dato solo in presenza di un avvocato.

A seguito dell’interrogatorio dell’imputato, e sentite le domande e le osservazioni dell’avvocato, il giudice comunica la sua decisione.

Si possono verificare tre casi:

  • il PM decide di non incriminare la persona;
  • il PM ritiene che vi siano indizi gravi o concordanti che facciano ritenere che l’indiziato possa aver partecipato ai fatti e decide di rinviarlo a giudizio ponendolo sotto tutela giudiziaria;
  • il PM ritiene che vi siano indizi gravi o concordanti che fanno pensare che possa aver partecipato ai fatti e che ne giustifichino la collocazione in custodia cautelare.

In ogni caso, il Pubblico Ministero deve informare la persona dei suoi diritti, in particolare il diritto di chiedere il compimento di atti istruttori e il diritto di impugnare l’atto d’accusa.

Interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio di garanzia avviene nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure restrittive in via cautelare sia in carcere che al proprio domicilio.

La finalità di questo tipo di interrogatorio è quella di accertare che permangano le condizioni che giustificano le misure di prevenzione.

Poniamo il caso, ad esempio, che l’ordine di carcerazione preventiva sia stato emesso dal giudice per evitare la contaminazione delle prove. Se durante l’interrogatorio di garanzia si appura la messa in sicurezza di tutte le prove a rischio, viene meno la stessa ragion d’essere della misura cautelare e l’indagato, pur continuando a rimanere tale, viene rimesso in libertà.

L’interrogatorio di garanzia deve svolgersi necessariamente perché ha natura obbligatoria. Nel caso in cui esso non dovesse tenersi nei tempi e nei modi previsti dalla legge, il soggetto sottoposto a misura cautelare lascia il carcere o gli arresti domiciliari.

All’obbligatorietà dell’interrogatorio di garanzia non corrisponde l’obbligo del soggetto indagato di rispondere ai quesiti che gli vengono sottoposti (non viene presa in considerazione la comunicazione non verbale). L’indagato può scegliere di non rispondere e di restare in silenzio nel timore di peggiorare ulteriormente la propria condizione.

Rimanere in silenzio senza rispondere alle domande vuol dire non chiarire eventuali dubbi e la conseguenza di un tale atteggiamento è ovvia: la misura restrittiva, in assenza di fatti e notizie nuove, taciute dall’indagato, non può essere ritirata.

Differenza tra interrogatorio investigativo e interrogatorio di garanzia

Una volta descritte le due tipologie d’interrogatorio, vediamo, nel dettaglio come si distinguono tra loro.

Mentre l’interrogatorio di garanzia si tiene davanti al giudice, l’interrogatorio investigativo è prerogativa del Pubblico Ministero.

Sono diverse anche le finalità dei due strumenti. Nel caso dell’interrogatorio di garanzia, lo scopo è la tutela dell’indagato; nell’interrogatorio investigativo, lo scopo è di acquisire informazioni su fatti criminosi per verificare l’eventuale responsabilità dell’indagato.

Anche i tempi costituiscono un’importante differenza tra le due fattispecie. Le modalità di svolgimento dell’interrogatorio di garanzia devono, infatti, essere molto celeri (5 giorni dall’applicazione della detenzione preventiva in carcere o domiciliare).