Skip to main content

Investigazioni private: normative e formazione

Categoria: Investigazioni
Investigazioni private: normative e formazione

Le investigazioni private suscitano da sempre molto interesse, sono oggetto di film e serie tv, attirano numerosi aspiranti investigatori che vogliono risolvere casi e scoprire verità tra appostamenti e pedinamenti.

Ma quali solo le attività di investigazione privata e come sono regolamentate dal punto di vista legislativo? E soprattutto, come diventare un investigatore privato professionista e con quale tipo di formazione?

In questo articolo risponderò a tutte queste domande, ti dirò come diventare un investigatore privato proponendoti anche un metodo di insegnamento per svolgere questa professione acquisendo tutte le competenze necessarie.

Il percorso legislativo in ambito di investigazioni private

Investigazioni private: la svolta legislativa

Se consideriamo che, sino al 2008, il requisito minimo di scolarità richiesto per l’ottenimento della licenza per le investigazioni private era «saper leggere e scrivere», ciò rende l’idea dell’obsolescenza della normativa cui ha fatto riferimento l’intero comparto professionale per decenni. Il primo intervento sulla normativa di settore (attraverso il D.L. n. 59 dell’8 aprile 2008 e il D.P.R. n. 153 del 4 agosto 2008), peraltro conseguente ad una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee emessa nel 2007, ha praticamente costretto il legislatore italiano ad aggiornare alcune disposizioni per allinearle al “territorio” dell’Unione Europea.

Una situazione che aveva già superato il paradosso, poiché in Italia dagli anni ’90 la tendenza all’idea del “diritto di difendersi provando” aveva cominciato a muovere i primi passi attraverso tre momenti legislativi, terminando nel 2000:

  • la L. n. 479 del 16 dicembre 1999 (equilibrio dei poteri di accusa e difesa già dalla fase delle indagini);
  • la L. di revisione costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, cosiddetta del “giusto processo”, (quindi la riforma dell’art. 111 della Costituzione con l’introduzione di nuovi cinque commi, di cui il terzo e il quarto di particolare rilievo in materia di “difesa”);
  • la L. n. 397 del 7 dicembre 2000 (disposizioni in materia di “investigazioni difensive”), che ha rappresentato l’intervento organico attraverso la sistemazione nel codice di rito di un corpus di norme coerente con le finalità indicate dalla revisione dell’art. 111 della Costituzione.

La definizione della normativa delle attività di investigazione privata

A prima vista tutto ciò appare come l’epilogo di un percorso che, divenuto sempre più necessario e nonostante le ovvie difficoltà incontrate, ha saputo includere nella sua portata innovativa tutti gli aspetti, conciliando i principi giuridici e costituzionali con le esigenze tecnico-professionali in materia di investigazioni private. In realtà ciascuna di queste “traiettorie riformiste” compie la propria iperbole al termine di due archi temporali, il primo dei quali di notevole ampiezza.

  • Dagli anni ’30 al 2000, infatti, la normativa rimane praticamente “estranea” al continuo mutare dello scenario economico e sociale, alle sfide sempre più sofisticate delle nuove forme di criminalità, alle sempre maggiori (e diversificate) esigenze di tutela dei beni e dei diritti del singolo e delle organizzazioni economiche, alla portata del progresso tecnologico in funzione dei cambiamenti nel mondo delle imprese e nelle relazioni interpersonali, all’accrescimento delle istanze in materia di sicurezza e di informazione nell’alveo sia del tessuto economico-produttivo e sia in quello sociale-privato. Alcune Prefetture hanno operato pallidi tentativi di comprendere meglio il settore, risolti nel prendere semplicemente atto di quanto comunicato dagli istituti di riferimento, a dimostrazione che vi è sempre stata una difficoltà a confrontarsi con una materia che, in realtà, era (e a tratti, lo è ancora oggi) poco conosciuta dal punto di vista operativo ed il legame tra Autorità e istituti è sempre stato mantenuto unicamente nel rispetto delle regole formali.
  • Dal 2000 al 2010 le attività di investigazione privata vengono interessate da uno spiccato “dinamismo”, peraltro confermato dalla giurisprudenza di merito, a tal punto da farle rientrare nelle imprese commerciali poiché riferite alle infinità delle relazioni, delle trattative private – personali e familiari -, commerciali, contrattuali, giudiziarie (civili e penali) ed extragiudiziarie. Il legislatore è costretto a “inseguire” tale dinamismo, nel tentativo di colmare le enormi lacune e di riempire gli spazi normativi che si erano creati per lungo tempo. Anche la disciplina delle “investigazioni difensive” stenta a integrare il difensore e l’investigatore privato quali figure interagenti del “giusto processo”.

In altri termini, la connotazione sempre più specifica dello spettro professionale dell’investigatore privato e l’evoluzione delle sue capacità tecniche hanno supplito alla carenza normativa: difatti, come in una specie di “viaggio al contrario”, la regolamentazione e la suddivisione degli ambiti in cui tali professionisti già operavano da tempo sono state elaborate nel 2010.

Investigazione, indagine, osservazione, ricerca e raccolta informazioni, inchiesta, sono termini frequentemente utilizzati come sinonimi, sia tra gli addetti ai lavori che presso gli studiosi della materia, anche se alcuni di essi propongono significative differenziazioni; Sidoti, ad esempio, opera una distinzione semplificatrice, specifica per il processo penale, tra l’indagine svolta dal pubblico ministero e l’investigazione svolta dal privato.

In realtà, tutti i termini sopra indicati, ma probabilmente ne esistono altri, sottendono un metodo, più che un risultato, poiché l’investigazione è un “fatto tecnico”: è osservazione, deduzione, supposizione, argomentazione, raccolta di elementi logici per la ricerca di una verità “comprovata”. È un mezzo e, quindi, i suoi canoni devono essere garantiti da una metodologia. Tuttavia, quando si tratta l’argomento “investigazione” la tendenza è quella di ricondurla al solo pedinamento. Per quale motivo?

 

Così, sull’onda di queste “spinte” innovative, nel 2010 si conclude la fase di elaborazione di un decreto (il D.M. n. 269 dell’1 dicembre 2010) che, tra plausi e delusioni, apporta alcuni concreti miglioramenti che puntano alla legittimazione delle principali attività di investigazione privata.